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Termini di reclamo nel trasporto marittimo di merci

Un reclamo può essere fondato e fallire comunque. Succede se l’azione parte troppo tardi. Qui trovi i termini delle convenzioni principali e i documenti che fissano le date.

Aggiornata il 14 ottobre 2026 · 9 min di lettura

Informazione generale, non consulenza legale. Il termine di ogni sinistro dipende dal regime applicabile, dal contratto di trasporto, dal foro e dalla legge che regola il rapporto. Verifica il termine di ogni pratica sul contratto. Se serve, chiedi a un legale.

Riserve e termine per agire

Nei sinistri merci ci sono due termini diversi. Il primo riguarda le riserve. Sono la comunicazione scritta al vettore della perdita o del danno. Si fanno alla riconsegna o poco dopo. Il secondo è il termine per agire. Entro questo termine devi avviare l’azione contro il vettore, davanti al foro competente.

Gli effetti sono diversi. Con le Regole dell’Aja e dell’Aja-Visby, le riserve mancate non fanno perdere il diritto. Il ritiro della merce però vale come prova prima facie della riconsegna conforme alla polizza di carico. Il destinatario deve quindi provare il contrario. Se scade il termine per agire, invece, il vettore e la nave sono liberati da ogni responsabilità per la merce (art. III, par. 6).

Perché il termine conta per la rivalsa

L’assicuratore merci che paga l’indennizzo subentra nei diritti dell’assicurato. È la surrogazione. Con la surrogazione l’assicuratore esercita la rivalsa contro il vettore. Il termine per agire decorre dalla riconsegna della merce. Non decorre dal pagamento dell’indennizzo. Se la liquidazione dura mesi, per la rivalsa resta poco tempo. Se il termine scade, la rivalsa di solito è persa.

Lo stesso vale per chi gestisce la pratica prima dell’assicuratore. Parliamo di liquidatori d’avaria, corrispondenti P&I e agenti liquidatori. Chi ha la pratica deve sapere tre cose: la data, chi l’ha confermata e su quali documenti si basa.

Regole dell’Aja e dell’Aja-Visby

Molte polizze di carico sono soggette alle Regole dell’Aja (1924) o dell’Aja-Visby (le Regole dell’Aja modificate dai Protocolli del 1968 e del 1979). Si applicano per legge o tramite una clausola paramount. L’art. III, par. 6 fissa entrambi i termini.

  • Riserve: per iscritto, al vettore o al suo agente nel porto di sbarco. Vanno fatte prima del ritiro della merce o al momento del ritiro. Se il danno non è apparente, il termine è di tre giorni. Le riserve scritte non servono se lo stato della merce è stato accertato con una visita o un’ispezione congiunta.
  • Azione: entro un anno dalla riconsegna. Se la merce non è stata riconsegnata, l’anno decorre dalla data in cui doveva esserlo.
  • Proroga (Aja-Visby): le parti possono prorogare l’anno con un accordo. L’accordo deve essere successivo al fatto che fa sorgere l’azione.
  • Azioni di regresso (Aja-Visby, art. III, par. 6 bis): possono partire anche dopo l’anno. Vale il termine previsto dalla legge del giudice adito. Questo termine non può essere inferiore a tre mesi. I tre mesi decorrono dal giorno in cui chi agisce ha pagato il reclamo o ha ricevuto la notifica dell’azione contro di sé.

Il par. 6 bis interessa soprattutto chi è stato citato e agisce a sua volta lungo la catena dei contratti. La sua applicazione dipende dai contratti e dalla legge del foro. L’azione del destinatario contro il vettore resta soggetta all’anno.

La stessa norma chiede al vettore e al destinatario di collaborare. In caso di perdita o danno, anche solo temuto, devono permettersi a vicenda di ispezionare e contare la merce. Per questo una perizia congiunta allo sbarco è utile quando sospetti un danno.

Regole di Amburgo

Le Regole di Amburgo (1978) sono in vigore dal 1° novembre 1992 per gli Stati aderenti. L’Italia non le ha ratificate. Si applicano ai contratti collegati a uno Stato aderente, per esempio quando il porto di carico o di sbarco si trova lì.

  • Riserve (art. 19): per iscritto, entro il giorno lavorativo successivo alla consegna al destinatario. Se il danno non è apparente, entro 15 giorni consecutivi. Per il ritardo servono riserve scritte entro 60 giorni consecutivi. Senza riserve non spetta alcun risarcimento per il ritardo.
  • Azione (art. 20): azione giudiziale o arbitrale entro due anni. Il termine decorre dal giorno della riconsegna. Se la merce non è stata riconsegnata, decorre dall’ultimo giorno in cui doveva esserlo.
  • Proroga: chi riceve il reclamo può prorogare il termine con una dichiarazione scritta al reclamante. Può farlo in ogni momento prima della scadenza. Può farlo anche più volte.
  • Azioni di regresso: vale il termine della legge dello Stato in cui si agisce. Non può essere inferiore a 90 giorni dal pagamento del reclamo o dalla notifica dell’azione.

Regole di Rotterdam

Le Regole di Rotterdam (2008) prevedono due anni per l’azione giudiziale o arbitrale (art. 62). Il termine decorre dalla riconsegna. Il primo giorno non si conta. Per il danno non apparente le riserve vanno fatte entro sette giorni lavorativi nel luogo di consegna (art. 23). Per il ritardo, entro 21 giorni consecutivi. Il termine non si sospende e non si interrompe. Chi riceve il reclamo può però prorogarlo con una dichiarazione, anche più volte (art. 63).

La convenzione non è in vigore. Servono 20 ratifiche o adesioni. La pagina UNCITRAL sullo stato della convenzione ne elenca molte meno. La trovi qui per completezza.

I regimi a confronto

RegimeStatoRiserve, danno apparenteRiserve, danno non apparenteTermine per agireProroga
Regole dell’Aja (1924)In vigore per diversi StatiPrima del ritiro o al ritiroEntro 3 giorni1 anno dalla riconsegna, o dalla data in cui doveva avvenireNessuna norma espressa nel testo
Regole dell’Aja-Visby (1968/1979)In vigore per diversi Stati, tra cui l’ItaliaPrima del ritiro o al ritiroEntro 3 giorni1 anno dalla riconsegna, o dalla data in cui doveva avvenireAccordo dopo il sorgere dell’azione; regresso almeno 3 mesi (art. III, par. 6 bis)
Regole di Amburgo (1978)In vigore dal 1992 per gli Stati aderentiEntro il giorno lavorativo successivoEntro 15 giorni consecutivi2 anni dalla riconsegnaDichiarazione scritta, ripetibile; regresso almeno 90 giorni
Regole di Rotterdam (2008)Non in vigorePrima della consegna o alla consegnaEntro 7 giorni lavorativi2 anni dalla riconsegnaDichiarazione, ripetibile; regresso almeno 90 giorni o il termine di legge, se più lungo

La tabella riassume i testi delle convenzioni. Il contratto, la legge nazionale e il foro possono cambiare ognuno di questi termini.

Il codice della navigazione

Il diritto italiano ha regole proprie. L’art. 438 del codice della navigazione disciplina la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto di cose. Il termine è di sei mesi dalla riconsegna. In caso di perdita totale decorre dal giorno in cui la merce doveva arrivare a destinazione. Il termine sale a un anno se il trasporto inizia o finisce fuori dall’Europa e dai paesi bagnati dal Mediterraneo.

Se il contratto è soggetto alle Regole dell’Aja-Visby, vale l’anno dell’art. III, par. 6. Quale regime si applica dipende dal contratto e dai collegamenti internazionali del trasporto. Conta anche la natura del termine: prescrizione o decadenza. Da questo dipende se puoi interromperlo e come. Su questi punti chiedi a un legale.

Altri fattori che cambiano il termine

  • Il contratto. La polizza di carico può richiamare un regime con la clausola paramount. Anche un charter party può richiamarlo. Le clausole del charter party, compresa quella arbitrale, possono aggiungere termini e passaggi propri.
  • Il foro. L’azione va avviata davanti al foro previsto dal contratto. Un’azione davanti al giudice sbagliato può non salvare il reclamo. Lo stesso vale per un’azione contro la parte sbagliata.
  • Il vettore. Va citato il vettore contrattuale. Non sempre è l’armatore. Leggi bene le clausole della polizza di carico.
  • Più tratte. Se la merce passa per altri mezzi o per magazzini, possono valere altri regimi e altri termini.
  • Il calcolo dei giorni. Il primo giorno può contare o no. Anche la scadenza di sabato, domenica o in un giorno festivo segue regole proprie. Dipende dal regime e dalla legge applicabile.

Da quando decorre il termine

In tutti e quattro i regimi il termine per agire decorre dalla riconsegna. Se la merce non è stata riconsegnata, decorre dalla data in cui doveva esserlo. La riconsegna è una questione di fatto e di diritto. Non coincide sempre con l’arrivo della nave o con la fine dello sbarco. Pensa a una rinfusa sbarcata in più giorni. Oppure a merce rimasta in terminal prima del ritiro. In questi casi la data va analizzata. Annota i fatti e la fonte. Poi conferma la data.

Questi documenti di solito mostrano le date rilevanti:

  • Outturn report e tally: fine dello sbarco, quantità e condizioni allo sbarco, compresi gli ammanchi.
  • Ricevuta di consegna, ordine di consegna e registri di rilascio del terminal: quando la merce è passata al destinatario.
  • Statement of Facts: la cronologia nel porto di sbarco, con inizio e fine dello sbarco. Per il confronto con i registri di bordo leggi Statement of Facts e giornale di bordo.
  • Lettera di riserve e lettera di protesta: quando hai fatto le riserve e a chi.
  • Rapporto di perizia: se c’è stata una perizia congiunta e quale danno è stato accertato, per esempio un danno da bagnamento.
  • Polizza di carico: il regime (clausola paramount), il foro e l’identità del vettore.

L’elenco completo dei documenti è nella guida sui documenti del sinistro nel trasporto marittimo.

Come chiedere una proroga

A volte le trattative durano più del termine per agire. In questi casi il reclamante di solito chiede una proroga al vettore o al suo P&I club. È un’alternativa all’azione. Controlla questi punti:

  1. Chiedi la proroga per iscritto e con largo anticipo sulla scadenza.
  2. Verifica che la proroga sia concessa per iscritto. Deve venire dalla parte che citeresti o da chi agisce per suo conto.
  3. Verifica l’ambito: nave, viaggio, numeri di polizza di carico, merce e reclamante.
  4. Annota le condizioni. Per esempio, l’obbligo di agire davanti a un certo foro.
  5. Registra la nuova scadenza come la indica la proroga. Non ricalcolarla dalla vecchia data.
  6. Chiedi l’eventuale nuova proroga prima della nuova scadenza. Una trattativa in corso non è una proroga.

Con le Regole dell’Aja-Visby l’accordo deve seguire il sorgere dell’azione. Con le Regole di Amburgo e di Rotterdam la proroga è una dichiarazione di chi riceve il reclamo. Se una proroga sia efficace secondo una certa legge è una questione legale.

Una sola data confermata per pratica

Un rischio concreto è una pratica senza una data chiara. Per esempio, due gestori con due date diverse. Oppure una lettera di proroga che non è mai arrivata nel fascicolo del sinistro.

  • Tieni una sola data confermata per pratica. Accanto annota il regime, la data di riconsegna, i documenti di riferimento e chi ha confermato la data.
  • Se ottieni una proroga, sostituisci la data. Allega la lettera di proroga come fonte. Conserva le date precedenti nello storico.
  • Imposta più promemoria prima della scadenza. Indica una persona responsabile.
  • Se la pratica passa a un altro gestore, passa anche la data confermata con la sua fonte.

Un esempio inventato. Nel sinistro 26-0417 la MV Corvina ha sbarcato farina di soia a Ravenna. Il destinatario ha trovato un danno da bagnamento. Il gestore legge la clausola paramount nella polizza di carico. Prende la data di riconsegna dalla ricevuta di consegna e dall’outturn report. La confronta con lo Statement of Facts. Poi registra il termine: 13 mar 2027, confermato dal gestore, con quei documenti come fonte. Se il club del vettore concede una proroga, la lettera diventa la nuova fonte. La nuova data sostituisce la vecchia. Nave, sinistro e date sono di fantasia.

Dossima è un software per il fascicolo del sinistro marittimo, ancora in sviluppo. Raccoglie i documenti di una pratica in un unico fascicolo. Tiene traccia dei termini che confermi tu, con la fonte di ogni data.

Fonti

Le fonti pubbliche di questa guida. Prima di applicare una regola, verifica il testo in vigore.

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